Corte di Giustizia Federale - Ricorso della Virtus parzialmente accolto.
Questo il testo della sentenza: RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA VALENTINA MAIO;
INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. GUGLIELMO MAIO;
PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;
AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE,
La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti), annulla la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 confermando nel resto la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Entro 30 giorni c'è l'ulteriore possibilità di ricorrere, in ultima istanza, al TNAS Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI.